Nonostante ogni disposizione contraria del presente Regolamento, e fatta eccezione per l'art. 76, non verra' imposta alcuna misura sanitaria oltre alla visita medica ai passeggeri ed ai membri dell'equipaggio:

  • a)che si trovino su di una nave indenne e che non lascino la nave;
  • b)in transito, che si trovino a bordo di un aeromobile indenne, se non attraversano i limiti della zona di transito diretto di un aeroporto del territorio attraverso il quale si effettua il transito o se, in attesa della creazione di una tale zona dell'aeroporto, essi si sottopongano alle misure di isolamento prescritte dall'Autorita' sanitaria per impedire il diffondersi delle malattie. Nel caso in cui una persona che si trovi nelle condizioni previste in precedenza sia obbligata a lasciare l'aeroporto dove e' sbarcata, e cio' al solo scopo di proseguire il viaggio e partire da un altro aeroporto vicino, essa continua a godere dell'esenzione suddetta se il suo trasferimento avviene sotto il controllo dell'Autorita' o delle Autorita' sanitarie.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art35 · fonte su Normattiva