1. - Le persone provenienti da una zona infetta sprovviste di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla e che, durante un viaggio internazionale, debbano transitare per un aeroporto situato in una zona ove e' presente il vettore della febbre gialla e che non disponga dei mezzi atti ad assicurare l'isolamento, cosi' come previsto all'art. 35, potranno essere trattenute per il periodo prescritto dall'art. 75 in un aeroporto ove esistano tali mezzi a condizione che le Amministrazioni sanitarie dei territori in cui sono situati i suddetti aeroporti abbiano stipulato un accordo a tale effetto. 2. - Le Amministrazioni sanitarie interessate informeranno l'Organizzazione dell'entrata in vigore e della revoca degli accordi di tale natura. L'Organizzazione comunichera' immediatamente tali informazioni a tutte le altre Amministrazioni sanitarie.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art76 · fonte su Normattiva