1. - All'arrivo di una nave o aeromobile infetto o sospetto, o di un treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto a bordo del quale si sia verificato un caso di colera, o ancora di una nave, aeromobile, treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto proveniente da una zona infetta, l'Autorita' sanitaria potra' prelevare dei campioni e far effettuare esami culturali di qualsiasi alimento compreso pesce, crostacei, frutti di mare, verdure, frutta e bevande, a meno che tali alimenti o bibite non siano contenuti in recipienti ermeticamente sigillati e le Autorita' sanitarie non abbiano motivo di ritenerli contaminati; essa potra' impedire lo scarico o procedere alla requisizione di ogni sostanza di tale genere che venga trovata contaminata. Ove si sia proceduto alla rimozione, saranno adottate misure per evitare ogni pericolo di contaminazione. 2. - Nel caso in cui alimenti o bevande destinate ad essere scaricate facciano parte di un carico trasportato nella stiva di una nave o nel compartimento di un aeromobile riservato al nolo, o si trovino in un contenitore, solo l'Autorita' sanitaria portuale o aeroportuale in cui deve avvenire lo scarico puo' far procedere al loro prelevamento. 3. - Il comandante di un aeromobile o il capitano di una nave hanno sempre il diritto di esigere il prelevamento di tali alimenti o bevande.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art70 · fonte su Normattiva