Gli Stati non potranno impedire agli aeromobili in arrivo l'atterraggio sui loro aeroporti sanitari se le misure previste al paragrafo 2 dell'art. 74 siano state applicate. In una zona in cui il vettore della febbre gialla e' presente, lo Stato potra' tuttavia indicare uno o piu' aeroporti destinati specificatamente all'atterraggio di aeromobili provenienti da una zona infetta.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art80 · fonte su Normattiva