1. - Non viene adottata alcuna misura sanitaria nei confronti della posta, dei giornali, dei libri e di altri stampati. 2. - I pacchi postali non vengono sottoposti a misure sanitarie a meno che non contengano:

  • a)alimenti di cui al paragrafo 1 dell'art. 70 che l'Autorita' sanitaria abbia motivo di ritenere infetti a causa della loro provenienza da una zona infetta da colera;
  • b)biancheria, abiti ed effetti letterecci usati o sporchi e ai quali siano applicabili le disposizioni del Titolo V;
  • c)materiale infettivo;
  • d)insetti o altri animali viventi che possano essere vettori di malattie umane una volta introdotti o insediatisi nel Paese.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art49 · fonte su Normattiva