1. - Non viene adottata alcuna misura sanitaria nei confronti della posta, dei giornali, dei libri e di altri stampati. 2. - I pacchi postali non vengono sottoposti a misure sanitarie a meno che non contengano:
- a)alimenti di cui al paragrafo 1 dell'art. 70 che l'Autorita' sanitaria abbia motivo di ritenere infetti a causa della loro provenienza da una zona infetta da colera;
- b)biancheria, abiti ed effetti letterecci usati o sporchi e ai quali siano applicabili le disposizioni del Titolo V;
- c)materiale infettivo;
- d)insetti o altri animali viventi che possano essere vettori di malattie umane una volta introdotti o insediatisi nel Paese.
Testo vigente dal 30 marzo 1982
