1. - La vaccinazione contro la febbre gialla puo' essere richiesta a tutte le persone che effettuino un viaggio internazionale e che siano in partenza da una zona infetta. 2. - Allorche' tali persone sono munite di un certificato di vaccinazione antiamarillica non ancora valido, esse potranno comunque essere autorizzate a partire, ma all'arrivo potranno essere loro applicate le disposizioni previste dall'art. 75. 3. - Una persona in possesso di un certificato di vaccinazione valido contro la febbre gialla non verra' considerata come persona sospetta, anche se proviene da una zona infetta. 4. - Il vaccino antiamarillico utilizzato dovra' essere approvato dalla Organizzazione e i centri di vaccinazione dovranno essere stati abilitati dall'Amministrazione sanitaria del territorio in cui tali centri sono situati. L'Organizzazione dovra' ricevere l'assicurazione che i vaccini utilizzati siano costantemente di qualita' adeguata.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art73 · fonte su Normattiva