[1]Accordo di collaborazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici dell'energia atomica.

[2]Premesso che in data 28 luglio 1955 il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America hanno firmato un Accordo di collaborazione sugli usi pacifici dell'energia atomica; e Poiche', secondo quanto indicato in tale Accordo, le Parti sperano e si attendono, che l'Accordo di collaborazione iniziale possa venire esteso a campi piu' vasti comprendenti anche la progettazione, la costruzione e l'esercizio di reattori per la produzione di energia; e Premesso che il Governo della Repubblica italiana ha comunicato al Governo degli Stati Uniti d'America il proprio desiderio di attuare un programma di ricerche e sviluppo per l'uso dell'energia atomica a fini pacifici e umanitari compresa la progettazione, la costruzione e l'esercizio di reattori per la produzione di energia; e Premesso che il Governo degli Stati Uniti d'America desidera collaborare con il Governo della Repubblica italiana in questo programma, come indicato piu' oltre; e Visto che le Parti desiderano sostituire l'Accordo di collaborazione firmato il 28 luglio 1955, con il presente Accordo che definisce i nuovi campi di collaborazione; Le Parti convengono quanto segue:

[3]Articolo I

  • A)L'Accordo di collaborazione firmato il 28 luglio 1955 non sara' piu' valido in alcuna sua parte a partire dal giorno in cui il presente Accordo entrera' in vigore.
  • B)Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno in cui ciascuno dei Governi contraenti ricevera' dall'altro Governo una comunicazione scritta attestante che detto Governo ha adempiuto a tutte le formalita' e pratiche richieste dalla sua. Costituzione e dai suoi regolamenti interni, per la entrata in vigore dell'Accordo stesso che avra' validita' per un periodo di venti (20) anni.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;244~arti · fonte del testo