Articolo X

  • A)Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America riaffermano il loro comune interesse a che qualunque materiale, attrezzatura, o congegno messo a disposizione del Governo della Repubblica italiana, in conformita' del presente Accordo venga destinato esclusivamente a scopi civili.
  • B)Eccetto nella misura in cui le salvaguardie previste dal presente Accordo siano sostituite - secondo accordo tra le Parti come previsto dall'articolo XII - da salvaguardie adottate dalla proposta agenzia internazionale per l'energia atomica, il Governo degli Stati Uniti d'America - nonostante qualunque altra disposizione del presente Accordo - avra' i seguenti diritti: 1. Allo scopo di assicurare la progettazione e l'operazione per scopi civili e di permettere l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza, il diritto di revisionare il progetto: (i) di qualsiasi reattore e (ii) di qualsiasi altra attrezzatura o congegno il cui progetto sia giudicato dalla Commissione come elemento importante per l'effettiva applicazione delle salvaguardie, che siano da mettere a disposizione del Governo della Repubblica italiana o di persone sotto la sua giurisdizione, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America o di persone sotto la sua giurisdizione o che debbano usare, fabbricare o manipolare uno dei seguenti materiali cosi' messi a disposizione: materiale-fonte, materiale nucleare speciale, materiale per moderatori, o altro materiale specificato dalla Commissione. 2. Nei riguardi di qualunque materiale-fonte o materiale nucleare speciale messo a disposizione del Governo della Repubblica italiana o di persone sotto la sua giurisdizione da parte del Governo degli Stati Uniti d'America o di persone sotto la sua giurisdizione e nei riguardi di qualunque materiale-fonte o materiale nucleare speciale utilizzato, recuperato, o prodotto come risultato dell'uso di uno dei seguenti materiali, attrezzature o congegno cosi' resi disponibili: (i) materiale-fonte, materiale nucleare speciale, materiale moderatore o altro materiale specificato dalla Commissione, (ii) reattori, (iii) qualunque altra attrezzatura o congegno specificati dalla Commissione quale oggetto da essere messo a disposizione, a condizione che le disposizioni del presente subparagrafo B-2 siano applicabili, il diritto (a) di richiedere la tenuta e la presentazione di registri di gestione e di richiedere e ricevere relazioni allo scopo di fornire assistenza sul conteggio dei materiali; e (b) di richiedere che qualunque di tali materiali tenuto in custodia dal Governo della Repubblica italiana o da persone sotto la sua giurisdizione sia oggetto di tutte le salvaguardie previste dal presente articolo e delle garanzie stabilite nell'articolo XI. 3. Il diritto di richiedere il deposito in adatti magazzini designati dalla Commissione di qualunque materiale nucleare speciale di cui al subparagrafo B-2 del presente articolo, che non venga per il momento usato per scopi civili nel territorio della Repubblica italiana e che non sia acquistato o trattenuto dal Governo degli Stati Uniti d'America in conformita' dell'articolo VIII del presente Accordo, trasferito ai sensi dell'articolo VIII, paragrafo F) (b) del presente Accordo o altrimenti trasferito a seguito di un accomodamento reciprocamente accettabile alle Parti. 4. Il diritto di designare, dopo consultazioni con il Governo della Repubblica italiana, il personale che, accompagnato - qualora una delle Parti lo richieda - da personale designato dal Governo della Repubblica italiana, abbia accesso in territorio della Repubblica italiana, a qualunque localita' e a qualunque dato necessari per render conto del materiale-fonte e dei materiali nucleari speciali oggetti del subparagrafo B-2 del presente articolo allo scopo di stabilire se tutto e in conformita' con il presente Accordo e per effettuare quei calcoli indipendenti che saranno ritenuti necessari. 5. Nel caso di non ottemperanza ai provvedimenti del presente articolo o alle garanzie stabilite nell'articolo XI, e di mancanza da parte del Governo della Repubblica italiana nell'applicare i provvedimenti del presente articolo entro un ragionevole periodo di tempo, il diritto di sospendere o disdire il presente Accordo e di richiedere la restituzione di ogni materiale, attrezzatura o congegno di cui al subparagrafo B-2 del presente articolo. 6. Il diritto di consultarsi con il Governo della Repubblica italiana su questioni di sicurezza e sanita'.
  • C)Il Governo della Repubblica italiana si impegna di facilitare l'applicazione delle salvaguardie previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;244~artx · fonte del testo