[1]Articolo XIII
[2]Ai fini del presente Accordo:
- a)"Commissione" significa la Commissione degli Stati Uniti per l'Energia Atomica.
- b)"Attrezzature e congegni" e "attrezzatura, o congegno" significano ogni strumento, apparato, attrezzatura e includono ogni attrezzatura, eccetto una arma atomica, capace di utilizzare o produrre materiale nucleare speciale e ogni parte componente dell'attrezatura stessa.
- c)"Persona" significa ogni individuo, societa', compagnia, ditta, associazione, "trust", massa patrimoniale, istituzione pubblica o privata, gruppo, ente governativo o societa' governativa, ma non include le Parti del presente Accordo.
- d)"Reattore" significa un apparato, eccetto una arma atomica, nel quale una reazione di fissione indipendente a catena e' mantenuta utilizzando uranio, plutonio, o torio, o qualsiasi combinazione di uranio, plutonio o torio.
- e)"Dati riservati" significa tutti i dati relativi (1) alla progettazione, alla fabbricazione o all'utilizzazione di armi atomiche; (2) alla produzione di materiali nucleari speciali; o (3) all'uso di materiale nucleare speciale nella produzione di energia, ma non include dati declassificati o rimossi dalle competenti autorita' dalla categoria dei dati riservati.
- f)"Arma atomica" significa ogni apparato utilizzante energia atomica, eccetto il mezzo di trasporto o di propulsione dell'apparato stesso (quando tale mezzo sia una parte separabile e divisibile dell'apparato), il cui scopo principale sia quello di essere usato quale arma, o prototipo di arma, o apparato per prove su armi o nello sviluppo di tali armi, prototipi o apparati.
- g)"Materiale nucleare speciale" significa (1) plutonio, uranio arricchito nell'isotopo 233 o nell'isotopo 235, e ogni altro materiale che la Commissione dichiarati materiale nucleare speciale; o (2) ogni materiale artificialmente arricchito di una qualsiasi delle materie summenzionate.
- h)"Materiale-fonte" significa (1) uranio, torio, o ogni altro materiale che l'una o l'altra delle Parti dichiari materiale-fonte; o (2) minerali contenenti uno o piu' dei summenzionati materiali, in concentrazioni che il Governo della Repubblica italiana o la Commissione stabiliscano di volta in volta.
- i)"Parti" significa, il Governo della Repubblica italiana, compreso il Comitato nazionale per le ricerche nucleari per conto del Governo della Repubblica italiana, e il Governo degli Stati Uniti d'America, compresa la Commissione per conto del Governo degli Stati Uniti d'America. "Parte" significa una delle succitate "Parti". In fede di che le Parti hanno concluso il presente Accordo in buona e dovuta forma in virtu' dei poteri debitamente conferiti a tale scopo.
[3]Fatto in Washington, in duplice copia nelle lingue italiana ed inglese, ciascuna facente ugualmente fede, il giorno 3 luglio 1957. Per il Governo degli Stati Uniti d'America CHRISTIAN L. HERTER LEWIS L. STRAUSS
[4]Per il Governo della Repubblica italiana MANLIO BROSIO
[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[6]Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Testo vigente dal 4 aprile 1958
