[1]Articolo II

[2]Si riconosce che, ai sensi dell'articolo 106 del Trattato costitutivo della Comunita' Europea per l'Energia Atomica (EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo 1957 dal Governo della Repubblica italiana, i Paesi membri della Comunita', all'entrata in vigore del Trattato stesso, dovranno rivedere gli accordi gia' conclusi con terzi Paesi, relativamente al campo dell'energila atomica. Se pertanto il Trattato entrera' in vigore e se un accordo di collaborazione verra' concluso tra la Comunita' Europea per l'Energia Atomica e il Governo degli Stati Uniti d'America, il Governo degli Stati Uniti d'America e' disposto a fare in modo che la Comunita' Europea per l'Energia Atomica subentri nei diritti e negli obblighi gia' attribuiti alla Repubblica italiana ai sensi del presente Accordo, sempre che, a giudizio del Governo degli Stati Uniti d'America, la Comunita' Europea per l'Energia, Atomica sia in condizioni di realizzare con efficienza e sicurezza gli obiettivi indicati nel presente Accordo.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;244~artii · fonte del testo