Articolo VIII

  • A)Conformemente a quanto sara' concordato e salvo quanto stabilito in contrario nel Paragrafo C) di questo articolo, la Commissione vendera' o cedera' in affitto al Governo della Repubblica Italiana uranio arricchito sino al venti per cento (20%) nell'isotopo U-235, in quantitativi che verranno fissati tenuto conto dei termini, delle condizioni e delle previste date di consegna indicati nei contratti per la alimentazione di determinati reattori di ricerca, sperimentali, prototipi di potenza e di potenza che il Governo della Repubblica italiana, di intesa con la Commissione, decidera' di costruire in proprio o di autorizzare organizzazioni private a costruire nel territorio della Repubblica italiana e a seconda di quanto risultera' necessario per gli esperimenti collegati a queste costruzioni; purche', tuttavia, il quantitativo netto di qualsiasi tipo di uranio venduto o ceduto in affitto in base a questo articolo durante il periodo di validita' del presente Accordo non sia superiore a settemila (7.000) chilogrammi di U-235 contenuto nell'uranio. Questo quantitativo netto verra computato detraendo dal quantitativo lordo di U-235 contenuto nell'uranio venduto o ceduto in affitto al Governo della Repubblica italiana durante il periodo di validita' del presente Accordo, il quantitativo di U-235 contenuto nell'uranio ricuperabile o rivenduto o in qualsiasi modo restituito al Governo degli Stati Uniti d'America nel periodo di validita' del presente Accordo o trasferito a qualsiasi altro Paese o organizzazione internazionale con l'approvazione del Governo degli Stati Uniti d'America.
  • B)Entro i limiti stabiliti nel paragrafo A di questo articolo, il quantitativo di uranio arricchito nell'isotopo U-235 trasferito dalla Commissione ai sensi del presente articolo e tenuto in custodia dal Governo della Repubblica Italiana non potra' in alcun momento superare il quantitativo di materiale necessario per la piena carica di ciascun determinato progetto di reattore che il Governo della Repubblica italiana o persone poste sotto la sua giurisdizione decidano di costruire e alimentare con combustibile fornito dagli Stati Uniti d'America, come qui previsto, piu' gli eventuali quantitativi addizionali che, secondo l'opinione della Commissione, siano necessari ad assicurare il funzionamento efficiente e continuo del reattore e dei reattori in parola mentre gli elementi combustibili sostituiti subiscono il raffreddamento radioattivo o entro i limiti fissati nel paragrafo E), sono in corso di rigenerazione nel territorio della Repubblica italiana, intendendo la Commissione di assicurare al massimo grado l'utilizzo del materiale cosi' trasferito.
  • C)La Commissione potra', a richiesta e a propria discrezione, mettere a disposizione parte del materiale nucleare speciale sopra citato sotto forma di materiale arricchito sino al novanta per cento (90%) per l'uso in un reattore per prove di materiali, capace di funzionare con una carica non eccedente sei (6) chilogrammi di U-235 contenuto nell'uranio.
  • D)Resta inteso e convenuto che pur potendo il Governo della Repubblica italiana distribuire uranio arricchito nell'isotopo U-235 a utenti autorizzati nel territorio della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica italiana rimarra' legalmente proprietario di ogni quantitativo di uranio arricchito nell'isotopo U-235 acquistato dalla Commissione, per lo meno sino a quando gli utenti privati negli Stati Uniti d'America non siano autorizzati a possedere legalmente uranio arricchito nell'isotopo U-235 nel territorio degli Stati Uniti d'America.
  • E)Resta convenuto che nel caso si debba far luogo a rigenerazione di materiale-fonte o di materiale nucleare speciale ricevuto dagli Stati Uniti d'America, tale rigenerazione dovra' essere effettuata a discrezione della Commissione e in impianti della Commissione stessa o in altri impianti accettabili alla Commissione, secondo condizioni da stabilirsi in seguito e resta altresi' inteso che, salvo accordi in contrario, la forma e il contenuto di qualunque elemento combustibile irradiato non dovra' subire modifiche dopo la rimozione dell'elemento dal reattore e prima della consegna alla Commissione o agli impianti accettabili alla Commissione per la rigenerazione.
  • F)Nei riguardi di ogni materiale nucleare speciale, non di proprieta' degli Stati Uniti d'America prodotto in reattori alimentati da materiali forniti dagli Stati Uniti d'America e in eccesso ai fabbisogni della Repubblica Italiana per il suo programma di usi pacifici dell'energia atomica, il Governo degli Stati Uniti d'America, avra' il diritto che gli viene qui riconosciuto:
  • a)di prima opzione per l'acquisto di detto materiale ai prezzi correnti negli Stati Uniti d'America per materiale nucleare speciale prodotto in reattori alimentati in base ad un accordo di collaborazione con il Governo degli Stati Uniti d'America, e
  • b)di approvate il trasferimento di detto materiale a qualunque altro Paese o organizzazione internazionale, qualora l'opzione di acquisto non venga esercitata.
  • G)Ogni materiale nucleare speciale, prodotto in qualsiasi parte del combustibile ricevuto in affitto, come qui in appresso, quale risultato di processi di irradiazione sara' portato a credito del Governo della Repubblica. italiana e, dopo essere stato rigenerato secondo quanto previsto nel paragrafo E) del presente articolo, dovra' essere restituito al Governo della Repubblica italiana. A partire da tale momento i diritti di proprieta' su tale materiale saranno trasferiti a detto Governo, a meno che il Governo degli Stati Uniti d'America non eserciti l'opzione, che gli viene qui concessa, di trattenere, con opportuno accreditamento a favore del Governo della Repubblica italiana, qualsiasi parte di tale materiale nucleare speciale che sia in eccesso ai fabbisogni di tale materiale da parte del Governo della Repubblica italiana per il suo programma, di usi pacifici dell'energia atomica.
  • H)Alcuni materiali atomici che, in relazione al presente Accordo, il Governo della Repubblica italiana potra' richiedere alla Commissione sono pericolosi alle persone e alle cose a meno che non siano debitamente maneggiati e impiegati. Dopo la consegna di tali materiali al Governo della Repubblica Italiana, il Governo della Repubblica italiana restera' completamente responsabile - per quanto concerne il Governo degli Stati Uniti d'America - del sicuro maneggio ed utilizzo dei materiali stessi. Nei riguardi di materiali nucleari speciali o elementi combustibili che la Commissione - in forza del presente Accordo - potra' cedere in affitto al Governo della Repubblica italiana o a privati cittadini o private organizzazioni sotto la giurisdizione del Governo della Repubblica Italiana, il Governo della Repubblica Italiana dovra' rendere il Governo degli Stati Uniti d'America indenne da qualsiasi responsabilita' e danno (inclusi danni a terze persone) causati dalla produzione o fabbricazione, dalla proprieta', dall'affitto e dal possesso e dall'impiego di tali materiali nucleari speciali o elementi combustibili dopo la consegna degli stessi da parte della Commissione al Governo della Repubblica italiana o a qualsiasi privato cittadino o privata organizzazione autorizzati, che si trovino sotto la sua giurisdizione.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;244~artviii · fonte del testo