- a)Un accordo verra' stipulato fra l'Organizzazione e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica (EURATOM) per fissare le condizioni alle quali sara' esercitato, da parte degli organi competenti dell'EURATOM, su delega dell'Agenzia, al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione sui territori ai quali si applica il Trattato, firmato a Roma, il 25 marzo 1957, che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), il controllo previsto dalla presente Convenzione. La Commissione Europea istituita dal detto Trattato sara' investita delle proposte in merito sin dal momento della sua costituzione, al fine di raggiungere un accordo nel piu' breve termine.
- b)Un accordo potra' ugualmente essere concluso tra l'Organizzazione e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica per definire la cooperazione da instaurare fra le due istituzioni.
Testo vigente dal 12 febbraio 1963
