Articolo III

  • A)Ai sensi del presente Accordo non si dara' luogo alla comunicazione di dati riservati, non si trasferiranno materiali o attrezzature e congegni, ne' si presteranno servizi, qualora il trasferimento di tali materiali o attrezzature e congegni o la prestazione di tali servizi presupponga la comunicazione di dati riservati.
  • B)Entro i limiti fissati dal presente Accordo e tenuto conto delle effettive disponibilita' di personale e di materiale, nonche' delle leggi, dei regolamenti e delle procedure per la emissione di licenze vigenti in ciascuna Paese, le Parti si impegnano a fornirsi reciproca assistenza per la realizzazione di obiettivi, relativi agli usi pacifici dell'energia atomica.
  • C)Il presente Accordo non richiedera' lo scambio di informazioni che le Parti non abbiano facolta' di comunicare sia perche' tali informazioni appartengono a privati, sia perche' esse sono state ricevute da un altro Governo.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;244~artiii · fonte del testo