[1]Articolo VII
[2]Come specificato in questo articolo, si prevede che persone e organizzazioni private tanto nella Repubblica italiana quanto negli Stati Uniti d'America potranno condurre trattative dirette con persone e organizzazioni private dell'altro Paese. Di conseguenza, in relazione agli argomenti su cui e' convenuto uno scambio di informazioni, come previsto nell'articolo IV, le persone che si trovano sotto la giurisdizione sia del Governo della Repubblica italiana, sia del Governo degli Stati Uniti d'America saranno autorizzate ad accordarsi per il trasferimento e l'esportazione di materiali, includenti attrezzature e congegni, e per la prestazione di servizi all'altro Governo o a persone sotto la sua giurisdizione, che siano state autorizzate dall'altro Governo a ricevere e possedere il materiale in questione e a utilizzare i servizi in parola, tenuto conto:
- a)delle limitazioni stabilite nell'articolo III;
- b)delle leggi, dei regolamenti e delle procedure che disciplinano l'emissione di licenze da parte dei Governo della Repubblica italiana e del Governo degli Stati Uniti d'America.
Testo vigente dal 4 aprile 1958
