[1]Articolo XI

[2]Il Governo della Repubblica italiana garantisce che:

  • a)le salvaguardie previste dall'articolo X saranno mantenute;
  • b)nessun materiale, compresi attrezzature e congegni, trasferito per affitto, vendita o altrimenti, al Governo della Repubblica italiana o a persone autorizzate sotto la sua giurisdizione, ai sensi del presente Accordo, verra' usato per armi atomiche o per ricerche nel campo delle armi atomiche o per sviluppo di armi atomiche o per qualsiasi altro scopo militare, e che nessun materiale suddetto, compresi attrezzature o congegni, verra' trasferito a persone non autorizzate o fuori della giurisdizione della Repubblica Italiana, eccetto quando la Commissione acconsenta a tale trasferimento ad un altro Paese o ad una organizzazione internazionale e, in tal caso, solo se, a parere della Commissione, tale trasferimento rientri nei limiti di un accordo di collaborazione tra gli Stati Uniti d'America e l'altro Paese o organizzazione internazionale.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;244~artxi · fonte del testo