Articolo VI

  • A)MATERIALI DI RICERCA I materiali che interessano specifici progetti di ricerca relativi agli usi pacifici dell'energia atomica, compresi i materiali-fonte, i materiali nucleari speciali, i sottoprodotti, gli altri radio-isotopi e gli isotopi stabili, verranno scambiati, come previsto dall'articolo IV e nei limiti fissati nell'articolo III, per scopi di ricerca, in quantitativi, a condizioni e in termini da convenirsi, sempre che i materiali stessi non siano ottenibili commercialmente. In nessun caso, comunque, il quantitativo di materiali nucleari speciali soggetti a giurisdizione di una delle Parti per effetto di trasferimenti ai sensi di questo articolo, potra' in un qualsiasi dato momento superare 100 grammi di U-235 contenuto nello uranio, 10 grammi di plutonio, e 10 grammi di U-233.
  • B)IMPIANTI DI RICERCA Entro i limiti fissati nell'articolo III, in base alle condizioni e termini che verranno concordati e nella misura da stabilirsi, gli impianti di ricerca specializzati e gli impianti per prove di materiali da reattore appartenenti ad una delle Parti, dovranno essere resi accessibili anche all'altra Parte entro i limiti che necessariamente impongono lo spazio, gli impianti, e il personale disponibile, quando tali impianti non siano commercialmente disponibili.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;244~artvi · fonte del testo