Ciascun Governo si assume la responsabilita' per le eventuali rivendicazioni di terzi contro gli esperti inviati dall'altro Governo ai sensi della lettera a) dell'articolo 2 del presente Accordo in dipendenza di atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni in base al presente Accordo, ed esonerera' gli stessi da rivendicazioni od obbligazioni derivanti da tali atti; salvo quando i due Governi concordino che tali rivendicazioni od obbligazioni siano state la conseguenza di grave negligenza o di azione deliberata dei summenzionati esperti.

Testo vigente dal 4 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-01-25;24~art7 · fonte su Normattiva