Ciascun Governo si assume la responsabilita' per le eventuali rivendicazioni di terzi contro gli esperti inviati dall'altro Governo ai sensi della lettera a) dell'articolo 2 del presente Accordo in dipendenza di atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni in base al presente Accordo, ed esonerera' gli stessi da rivendicazioni od obbligazioni derivanti da tali atti; salvo quando i due Governi concordino che tali rivendicazioni od obbligazioni siano state la conseguenza di grave negligenza o di azione deliberata dei summenzionati esperti.
Testo vigente dal 4 febbraio 1982
