1. A meno che non sia diversamente convenuto, il Governo che fornisce gli esperti, le borse di studio o di perfezionamento e le attrezzature in conformita' all'articolo 2 del presente Accordo, sosterra' le spese di:

  • a)viaggio di andata e ritorno degli esperti e dei borsisti;
  • b)trasporto delle attrezzature fino al porto piu' vicino alle localita' di esecuzione del progetto. 2. A meno che non sia stato diversamente convenuto, il Governo che accoglie gli esperti inviati dall'altro Governo, sosterra' le spese di:
  • a)alloggio adeguato per gli esperti, oppure, se cosi' concorderanno le Parti interessate, fornira' una somma equivalente in denaro contante;
  • b)i viaggi interni relativi all'esecuzione del progetto.

Testo vigente dal 4 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-01-25;24~art5 · fonte su Normattiva