(1) Qualora sorgesse una controversia fra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti cercheranno in primo luogo di comporta mediante negoziati tra loro. (2) Se le Parti Contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante negoziati, possono concordare di rimettere la controversia alla decisione di qualche persona o ente, o la disputa puo', su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere deferita alla decisione di un tribunale di tre arbitri, di cui uno minato da ciascuna Parte Contraente e il terzo da essere nominato dai due cosi' designati. Ciascuna Parte Contraente nominera' un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla data di ricevimento dall'altra di una notifica attraverso i canali diplomatici con la richiesta di arbitrato per la controversia, ed il terzo arbitro dovra' essere nominato entro un ulteriore periodo di trenta giorni. Se una delle Parti Contraenti non riesce a nominare un arbitro entro il termine specificato, o se il terzo arbitro non e' designato entro il termine specificato, al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile puo' essere richiesto da una delle Parti Contraenti di nominare uno o piu' arbitri come richiesto dal caso. Qualora il Presidente possegga la nazionalita' di una delle due Parti Contraenti o sia altrimenti impossibilitato ad espletare questa funzione, il suo sostituto fara' le necessarie nomine. Il terzo arbitro dovra' essere un cittadino di un terzo Stato e agira' in qualita' di Presidente del collegio arbitrale. (3) Le Parti Contraenti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione emessa ai sensi del paragrafo (2) del presente articolo. (4) Se e fintanto che una delle Parti Contraenti o la compagnia aerea designata di una delle Parti Contraenti non si conforma ad una decisione emessa ai sensi del paragrafo (2) del presente articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, negare o revocare qualsiasi diritto o privilegio che abbia concesso in virtu' del presente Accordo alla Parte Contraente in difetto o alla compagnia aerea designata in difetto, qualunque sia il caso.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
