[1]Risoluzione delle controversie

[2]1. Qualora sorgesse una qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti in riferimento all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno sforzarsi di risolverle attraverso negoziati fra loro. 2. Ove le Autorita' Aeronautiche non riuscissero a risolvere la controversia, le Parti Contraenti si sforzeranno di definirla. 3. Se le Parti Contraenti non saranno in grado di raggiungere una soluzione tramite negoziato, potranno concordare di demandare la controversia per la risoluzione a qualche persona o ente; se non si accorderanno in tale senso, la controversia dovra', su richiesta di una o dell'altra Parte Contraente, essere sottoposta per la risoluzione ad un tribunale composto da tre arbitri, uno nominato da ciascuna delle Parti Contraenti ed il terzo designato dai due gia' citati. Ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un arbitro nell'arco di sessanta (60) giorni dalla data in cui una Parte Contraente avra' ricevuto dall'altra una notifica, attraverso i canali diplomatici, in cui si domanda l'arbitraggio della controversia da parte di un tale tribunale ed il terzo arbitro dovra' essere designato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una o l'altra delle Parti contraenti manchera' di nominare un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non sara' designato entro il periodo specificato, potra' essere domandato da una o dall'altra Parte Contraente al Presidente dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale di designare un arbitro o piu' arbitri secondo le esigenze del caso. In questo caso, il terzo arbitro sara' un cittadino di uno Stato diverso da quello delle due Parti del presente Accordo e agira' come Presidente del tribunale arbitrale. 4. Qualsiasi decisione presa da un tribunale arbitrale in conformita' al paragrafo (3) del presente Articolo, a meno che le Parti Contraenti decidano altrimenti al momento dell'istituzione del tribunale, sara' vincolante per entrambe le Parti contraenti.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;910~art14 · fonte su Normattiva