(1) La compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovra' avere equa ed eguale opportunita' di trasportare sui servizi concordati traffico imbarcato sul territorio di una Parte Contraente e sbarcato sul territorio dell'altra Parte Contraente, o viceversa, e dovra' considerare il traffico imbarcato o sbarcato sul territorio dell'altra Parte Contraente da e per punti "sulla rotta" avente carattere supplementare. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente, nel provvedere alla capienza per il trasporto del traffico imbarcato sul territorio dell'altra Parte Contraente o sbarcato in punti delle rotte specificate o viceversa, dovra' tener conto dell'interesse preminente della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente riguardo a tale traffico in modo da non ledere indebitamente tale interesse di quest'ultima compagnia aerea. (2) I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate di entrambe le Parti Contraenti dovranno essere in stretto rapporto con le esigenze di trasporto del pubblico sulle rotte specificate, ed avranno quale loro obiettivo primario, quello di offrire una capacita' adeguata a far fronte alle esigenze del trasporto di passeggeri, aerei e posta imbarcati e sbarcati nel territorio della Parte Contraente, che ha designato la compagnia aerea. (3) Le disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta, caricati sul territorio dell'altra Parte Contraente e scaricati in punti situati nei territori di paesi terzi sulle rotte specificate, saranno adottate conformemente al principio generale che la capacita' dovra' essere in relazione con: (a) le esigenze del traffico imbarcato o sbarcato sul territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea; (b) le esigenze di traffico dell'area attraversata dalla compagnia aerea, tenuto conto di altri servizi aerei stabiliti da compagnie aeree degli Stati compresi in tale area; e (c) le esigenze di esercizio delle linee a lungo percorso. (4) La capacita' da fornirsi all'inizio verra' concordata tra le Parti Contraenti prima dell'inaugurazione dei servizi concordati. Successivamente, la capacita' da fornirsi verra' discussa di tempo in tempo tra le Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti e ogni modifica concordata di capacita' dovra' essere confermata con uno Scambio di Note. (5) La compagnia aerea di una Parte Contraente dovra', col massimo anticipo possibile, non inferiore ai 30 giorni, prima della introduzione di un servizio concordato o di qualsiasi modifica del suddetto, o entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte delle Autorita' aeronautiche, fornire alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente notizie riguardanti la natura del servizio, gli orari, i tipi di aeromobili ivi incluse le capacita' fornite su ciascuna delle rotte specificate e qualsiasi altra informazione che possa essere richiesta al fine di provare alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente che i requisiti del presente Accordo sono debitamente soddisfatti.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;483~art6 · fonte su Normattiva