Le compagnie aeree designate di entrambe le Parti Contraenti avranno una equa e uguale opportunita' di esercitare i servizi concordati sulle rispettive rotte specificate. Le compagnie aeree designate dalle due Parti Contraenti godranno delle stesse facilitazioni esistenti in base ai regolamenti valutari di ciascuna Parte Contraente nel rendere il trasporto aereo. Ciascuna Parte Contraente concedera' alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di libero trasferimento dei surplus di introiti sulle spese, ottenuti da detta compagnia aerea nel territorio della prima Parte Contraente in relazione al trasporto di passeggeri, posta e carico. Tale trasferimento avverra' in valuta convertibile al tasso ufficiale di cambio, nel caso che esista tale tasso, altrimenti, ad un tasso equivalente a quello a cui gli introiti sono stati realizzati. Per l'esercizio dei servizi concordati, le compagnie aeree designate di entrambe le Parti Contraenti avranno il diritto di istituire e far funzionare agenzie con proprio personale indipendentemente dalla nazionalita' di quest'ultimo e di nominare qualsiasi agente generale delle vendite e agente per le operazioni a terra nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' con le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio ove detti uffici ed agenti sono localizzati. Qualora le leggi o i regolamenti emanati da una Parte Contraente impediscano alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente di godere di qualunque diritto menzionato in precedenza, la compagnia aerea designata della prima Parte Contraente non godra', per reciprocita', di tale diritto.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
