Le Autorita' aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno, su richiesta, alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente quelle informazioni statistiche periodiche o altre informazioni che possano essere ragionevolmente richieste ai fini di riesaminare le capacita' fornite ai servizi concordati dalla compagnia aerea designata della prima Parte Contraente. Tali dati dovranno includere qualsiasi informazione necessaria per determinare l'ammontare di traffico trasportato dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente sui servizi concordati da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;483~art9 · fonte su Normattiva