[1]Articolo XI.

[2]Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, su loro domanda, quelle statistiche periodiche o di altro genere che possono essere ragionevolmente richieste allo scopo di riesaminare la capacita' offerta sui servizi convenuti dall'impresa designata della Parte contraente citata per prima nel presente articolo. Tali statistiche dovranno contenere tutte le informazioni necessarie per determinare il volume del traffico trasportato dall'impresa sui servizi convenuti e l'origine e la destinazione di detto traffico.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~artxi · fonte su Normattiva