[1]di dati statistici

[2]Le autorita' aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente, dietro loro richiesta, statistiche periodiche o altri dati statistici che possono essere ragionevolmente necessari al fine di rivedere la capacita' offerta sui servizi convenuti dalle imprese designate della Parte Contraente a cui per primo si fa riferimento nel presente Articolo. Tali dati includeranno tutte le informazioni necessarie per determinare l'ammontare di traffico trasportato da tali imprese sui servizi convenuti.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;768~art9 · fonte su Normattiva