[1]Articolo XV Lascia-passare

[2]SEZIONE 32

[3]Il Governo riconoscera' il lascia-passare delle Nazioni Unite, rilasciato al Presidente dal Consiglio della FAO ed ai funzionari della FAO, quale documento valido di viaggio, equivalente al passaporto.

Testo vigente dal 27 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;11~artxv · fonte del testo