Ciascun Governo assume le spese della sua delegazione in seno alla Commissione, al Comitato tecnico ed agli eventuali gruppi di lavoro nonche' le spese di ricerche condotte sul proprio territorio. Le spese d'interesse comune saranno ripartite tra i tre Governi secondo le modalita' proposte dalla Commissione e decise dai suddetti Governi. La stessa procedura verra' anche applicata nel caso in cui delle ricerche straordinarie fossero decise all'unanimita' dalla Commissione.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;743~accordo-art11 · fonte su Normattiva