Ogni Governo contraente sopporta le spese relative alla propria partecipazione in seno alla Commissione e ad eventuali gruppi di lavoro nonche' le spese delle ricerche intraprese sul proprio territorio. Le spese relative ai programmi e alle ricerche di interesse comune saranno ripartite tra i Governi contraenti secondo le modalita' proposte dalla Commissione e stabilite dai detti Governi. Una procedura analoga verrebbe applicata nel corso in cui venissero proposte ricerche straordinarie dalla Commissione.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;563~accordo-art11 · fonte su Normattiva