Art. 1 (Accordo)
[1]Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e il Portogallo
[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo Portoghese desiderando concludere un accordo per promuovere, su base di reciprociti, le comunicazioni aeree regolari tra i loro rispettivi territori, convengono quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]Ai fini del presente Accordo e del suo allegato, salvo nei casi ove il testo provveda altrimenti:
- a)l'espressione "Autorita' Aeronautiche" significa: nel caso che si riferisca all'Italia il "Ministero della Difesa - Aeronautica - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo" o qualsiasi persona o Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate attualmente dal "Ministero della Difesa - Aeronautica - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo" nel caso che si riferisca al Portogallo il "Ministero das Comunicacoes - Direccao Geral da Aeronautica Civil" o qualsiasi persona o Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate attualmente dal "Ministerio das Comunicacoes - Direccao Geral de Aeronautica Civil";
- b)l'espressione "Impresa designata" indica una Impresa che le Autorita' Aeronautiche di una delle Parti Contraenti abbiano indicato, per iscritto, alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente quale impresa che la prima Parte intende designare, ai termini dell'articolo 3 del presente Accordo per svolgere attivita' sulle rotte indicate nella rispettiva comunicazione;
- c)la parola "territorio" ha il significato ad esso attribuito dall'articolo 2 della Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944;
- d)si applicano al presente Accordo ed al suo allegato, le definizioni contenute nei paragrafi a), b) e d) dell'articolo 96 della Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944.
Testo vigente dal 16 luglio 1952
