Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente il diritto di stabilire le rotte ed i servizi aerei civili internazionali specificati nell'allegato. Tali rotte e servizi potranno avere inizio immediatamente o in data posteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale tale diritto e' riconosciuto.

Testo vigente dal 16 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-25;812~accordo-art2 · fonte del testo