Art. 2 (Accordo)
Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente il diritto di stabilire le rotte ed i servizi aerei civili internazionali specificati nell'allegato. Tali rotte e servizi potranno avere inizio immediatamente o in data posteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale tale diritto e' riconosciuto.
Testo vigente dal 16 luglio 1952
