Art. 10 (Accordo)
Se una delle Parti Contraenti ritenga opportuno di modificare i termini del presente Accordo o del suo allegato, puo' richiedere uno scambio di vedute tra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti. Le consultazioni devono aver luogo entro i 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. In caso d'accordo, le modifiche entreranno in vigore dopo aver fatto oggetto di uno scambio di note per via diplomatica. Tuttavia cambiamenti o supplementi negli itinerari indicati nelle tabelle delle rotte, potranno aver luogo con un semplice accordo tra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti.
Testo vigente dal 16 luglio 1952
