Ove una delle Parti Contraenti ritenga opportuno di modificare una clausola dell'allegato al presente Accordo o servirsi della facolta' concessale all'articolo 7, puo' richidere uno scambio di vedute fra le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti. Le consultazioni debbono avere inizio entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta. Le modificazioni all'allegato, concordate fra le Autorita' Aeronautiche, entreranno in vigore dopo aver formato oggetto di uno scambio di note per via diplomatica.

Testo vigente dal 23 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-27;899~art9 · fonte del testo