Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950
Art. 4 (Accordo)
I diritti di gestione aerea precedentemente concessi da ciascuna delle Parti Contraenti a terzi Stati e Compagnie di Trasporto aereo continuano ad avere vigore nei termini in cui furono concessi.
Testo vigente dal 16 luglio 1952
