Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950
Art. 3 (Accordo)
- a)Ciascuno dei servizi menzionati nell'articolo precedente avra' inizio non appena la Parte Contraente interessata abbia designato la Compagnia o le Compagnie di trasporto aereo alle quali spettera' la relativa gestione ed appena l'altra Parte Contraente abbia dato la necessaria autorizzazione. Tale autorizzazione non potra' essere ricusata se la Compagnia o le Compagnie designate risponderanno ai requisiti indicati in questo Articolo e nell'Articolo 8. Prima di iniziare la gestione prevista in questo Accordo la Compagnia designata da una delle Parti Contraenti puo' essere obbligata a provare alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente la sua idoneita' a tale gestione ai sensi delle leggi e dei regolamenti da esse normalmente applicati. Nelle aree di ostilita' o di occupazione militare, l'inizio della gestione e' inoltre subordinato all'approvazione delle competenti Autorita' militari.
- b)Resta inteso che ciascuna delle Parti Contraenti, cui questo Accordo conferisce diritti commerciali, deve farne uso nel piu' breve termine, salvo il caso d'impossibilita' temporanea.
Testo vigente dal 16 luglio 1952
