Articolo XIV
- 1)Ciascuno dei servizi convenuti puo' essere esercito immediatamente o ad una data successiva, a piacere della Parte contraente alla quale i diritti sono stati concessi, a condizione che:
- a)la Parte contraente alla quale i diritti sono stati concessi abbia designato le imprese di trasporto aereo che eserciteranno le rotte specificate;
- b)la Parte contraente che concede i diritti abbia autorizzato le imprese di trasporto aereo in questione ad iniziare i servizi convenuti, cio' che essa deve fare senza ritardo, salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo XV.
- 2)Le imprese designate potranno essere invitate a fornire alle Autorita' aeronautiche della Parte contraente che concede i diritti, la prova che esse sono in grado di soddisfare alle prescrizioni delle leggi e dei regola menti normalmente applicabili dalle dette Autorita' al funzionamento delle imprese commerciali di trasporto aereo.
Testo vigente dal 20 aprile 1953
