Articolo XIV

  • 1)Ciascuno dei servizi convenuti puo' essere esercito immediatamente o ad una data successiva, a piacere della Parte contraente alla quale i diritti sono stati concessi, a condizione che:
  • a)la Parte contraente alla quale i diritti sono stati concessi abbia designato le imprese di trasporto aereo che eserciteranno le rotte specificate;
  • b)la Parte contraente che concede i diritti abbia autorizzato le imprese di trasporto aereo in questione ad iniziare i servizi convenuti, cio' che essa deve fare senza ritardo, salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo XV.
  • 2)Le imprese designate potranno essere invitate a fornire alle Autorita' aeronautiche della Parte contraente che concede i diritti, la prova che esse sono in grado di soddisfare alle prescrizioni delle leggi e dei regola menti normalmente applicabili dalle dette Autorita' al funzionamento delle imprese commerciali di trasporto aereo.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;234~accordo-artxiv · fonte del testo