• a)Le tasse e gli altri oneri fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti imponga o permetta di imporre alle Imprese designate dall'altra Parte Contraente per l'uso degli Aeroporti e per ogni assistenza agli aeromobili dell'altra Parte, dovranno essere equi e ragionevoli e non, piu' elevati di quelli che sarebbero dovuti per lo stesso scopo dalle Imprese nazionali che gestiscono analoghi servizi di trasporto aereo internazionale.
  • b)I carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio e l'equipaggiamento introdotti o imbarcati sul territorio dell'altra Parte, per l'uso esclusivo degli aeromobili impiegati dalla prima Parte per gestire i servizi specificati nell'allegato al presente Accordo, godranno presso l'altra Parte Contraente, per quanto riguarda i diritti di dogana, le spese d'ispezione o qualsiasi altro diritto fiscale, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle Imprese nazionali o straniere che gestiscono regolarmente i trasporti aerei internazionali.
  • c)Gli aeromobili impiegati nei servizi specificati nell'allegato al presente Accordo, le riserve di carburanti e lubrificanti, i pezzi di ricambio, l'equipaggiamento normale e le provviste di bordo che permangono sugli aeromobili delle Imprese designate dall'una delle Parti Contraenti, saranno, sul territorio dell'altra Parte, esenti dai diritti di dogana, spese d'ispezione ed altri diritti fiscali, anche quando il materiale sopraindicato e' impiegato o consumato dagli aeromobili durante il volo al di sopra di detto territorio.
  • d)Il materiale esente ai sensi del paragrafo precedente non potra' essere sbarcato senza il consenso delle Autorita' doganali dell'altra Parte Contraente. Ove detto materiale non sia stato impiegato o consumato dovra' essere riesportato. In attesa della riesportazione esso rimarra' sotto il controllo delle predette Autorita', pur continuando a restare a disposizione delle Imprese.

Testo vigente dal 16 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-25;812~accordo-art5 · fonte del testo