Per ciascun credito d'azione speciale e' concluso un singolo accordo di credito fra il paese beneficiario e l'Amministratore, e in tale accordo e' indicata in special modo l'origine dei fondi.
Testo vigente dal 24 gennaio 1979
Per ciascun credito d'azione speciale e' concluso un singolo accordo di credito fra il paese beneficiario e l'Amministratore, e in tale accordo e' indicata in special modo l'origine dei fondi.
Testo vigente dal 24 gennaio 1979
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1979-01-08;15~accordo-titolo-ii-art6 · fonte su Normattiva