1. Disponibilita' di combustibile sostituibile e' definita come il normale consumo petrolifero che puo' essere sostituito da altri combustibili in caso di emergenza, a condizione che tale disponibilita' sia soggetta a controllo del Governo in una emergenza, possa essere resa operativa entro un mese, e che rifornimenti sicuri del combustibile alternativo siano disponibili per l'impiego. 2. I rifornimenti di combustibile alternativo saranno espressi in termini di petrolio greggio equivalente. 3. Le scorte di un combustibile alternativo riservate a scopi di sostituzione possono essere accreditate a fronte dell'impegno per le riserve di emergenza nella misura in cui esse possono essere utilizzate durante il periodo di autosufficienza. 4. La capacita' produttiva non utilizzata di un combustibile alternativo riservata a scopi di sostituzione sara' accreditata a fronte dell'impegno per le riserve di emergenza sulla stessa base della capacita' produttiva petrolifera non utilizzata, a norma delle disposizioni dell'articolo 4 di questo Allegato. 5. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminera' e riferira' al Comitato direttivo circa:

  • a)l'adeguatezza del limite di tempo di un mese menzionato al paragrafo 1;
  • b)le basi per calcolare la disponibilita' di combustibile sostituibile, fondata su scorte di un combustibile alternativo, a norma delle disposizioni del paragrafo 3.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~allegato-art2 · fonte su Normattiva