1. L'impegno per le riserve di emergenza di cui all'articolo 2 puo' essere soddisfatto da: - scorte petrolifere; - disponibilita' di combustibile sostituibile; - capacita' produttiva petrolifera non utilizzata; in conformita' con le disposizioni dell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo. 2. Il Comitato dei Ministri decidera' a maggioranza, non piu' tardi del 1 luglio 1975, in quale misura l'impegno per le riserve di emergenza puo' essere soddisfatto dagli elementi menzionati al paragrafo 1.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art3 · fonte su Normattiva