1. L'impegno per le riserve di emergenza di cui all'articolo 2 puo' essere soddisfatto da: - scorte petrolifere; - disponibilita' di combustibile sostituibile; - capacita' produttiva petrolifera non utilizzata; in conformita' con le disposizioni dell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo. 2. Il Comitato dei Ministri decidera' a maggioranza, non piu' tardi del 1 luglio 1975, in quale misura l'impegno per le riserve di emergenza puo' essere soddisfatto dagli elementi menzionati al paragrafo 1.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
