1. Allorche' le assegnazioni petrolifere sono attuate a norma dell'articolo 13, 14 o 15, ogni Paese partecipante avra' un diritto di rifornimento equivalente al proprio consumo consentito diminuito del proprio obbligo di prelievo dalle riserve di emergenza. 2. Un Paese partecipante, il cui diritto di rifornimento eccede la somma della sua normale produzione interna e delle effettive importazioni nette disponibili durante una situazione di emergenza, avra' un diritto di assegnazione che lo autorizza ad importazioni nette addizionali pari a tale eccesso. 3. Un Paese partecipante, in cui la somma della sua normale produzione interna e delle effettive importazioni nette disponibili durante una situazione di emergenza eccede il suo diritto di rifornimento, avra' un obbligo di assegnazione che gli impone di fornire, direttamente o indirettamente, agli altri Paesi partecipanti i quantitativi petroliferi pari a tale eccesso. Cio' non dovrebbe impedire a ciascun Paese partecipante di proseguire nelle esportazioni petrolifere verso Paesi non partecipanti. 4. Il termine "consumo consentito" significa la quota media giornaliera del "consumo finale" consentito quando la restrizione della domanda in caso di emergenza e' stata messa in atto al livello applicabile; ulteriori possibili restrizioni volontarie della domanda adottate da ciascun Paese partecipante non influenzeranno il suo diritto od obbligo di assegnazione. 5. Il termine "obbligo di prelievo dalle riserve di emergenza" rappresenta l'impegno di ciascun Paese partecipante relativo alle riserve di emergenza diviso per l'impegno globale del gruppo relativo alle riserve di emergenza e moltiplicato per il deficit nei rifornimenti del gruppo. 6. Il termine "deficit nei rifornimenti del gruppo" rappresenta il deficit del gruppo quale risulta dalla differenza tra il consumo consentito globale per il gruppo e la quota giornaliera corrente dei rifornimenti petroliferi disponibili per il gruppo. 7. Il termine "rifornimenti petroliferi disponibili per il gruppo" comprende: - tutto il petrolio greggio disponibile per il gruppo; - tutti i prodotti petroliferi importati dall'esterno del gruppo, e - tutti i prodotti finiti ed i semi-lavorati che sono prodotti in associazione con gas naturale e petrolio greggio, disponibili per il gruppo. 8. Il termine "consumo finale" rappresenta il consumo interno totale di tutti i prodotti petroliferi finiti.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
