1. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminera' e riferira' al Comitato direttivo circa il periodo di riferimento definito all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo, tenendo particolarmente in conto elementi quali tasso di crescita, variazioni stagionali dei consumi e cambiamenti ciclici. 2. Una decisione del Comitato dei Ministri volta a modificare la definizione del periodo di riferimento citato al paragrafo 1 verra' adottata alla unanimita'.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~allegato-art7 · fonte su Normattiva