1. Il Gruppo permanente per i problemi d'emergenza esaminera', senza soluzione di continuita', l'efficacia delle misure adottate da ogni Paese partecipante per soddisfare il proprio impegno per le riserve di emergenza. 2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza riferira' al Comitato direttivo il quale avanzera' le proposte ritenute idonee al Comitato dei Ministri. Il Comitato dei Ministri puo', decidendo a maggioranza, adottare raccomandazioni dirette ai Paesi partecipanti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art4 · fonte su Normattiva