1. Il Gruppo permanente per i problemi d'emergenza esaminera', senza soluzione di continuita', l'efficacia delle misure adottate da ogni Paese partecipante per soddisfare il proprio impegno per le riserve di emergenza. 2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza riferira' al Comitato direttivo il quale avanzera' le proposte ritenute idonee al Comitato dei Ministri. Il Comitato dei Ministri puo', decidendo a maggioranza, adottare raccomandazioni dirette ai Paesi partecipanti.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
