Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminera' e riferira' al Comitato direttivo circa la possibilita' di accreditare a fronte dell'impegno per le riserve di emergenza di un Paese partecipante, citato nell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, investimenti a lungo termine che abbiano l'effetto di ridurre la dipendenza dei Paesi partecipanti dalle importazioni petrolifere.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~allegato-art6 · fonte su Normattiva