Art. 6 (Allegato)
Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminera' e riferira' al Comitato direttivo circa la possibilita' di accreditare a fronte dell'impegno per le riserve di emergenza di un Paese partecipante, citato nell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, investimenti a lungo termine che abbiano l'effetto di ridurre la dipendenza dei Paesi partecipanti dalle importazioni petrolifere.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
