1. Il termine "periodo base" si intende riferito ai quattro piu' recenti trimestri con l'intervallo di un trimestre necessario per raccogliere dati. Dal momento in cui le misure di emergenza sono messe in atto, sia nei confronti dell'intero gruppo che di un Paese partecipante, il periodo base sara' mantenuto immutato. 2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminera' il periodo base definito al paragrafo 1, tenendo conto in particolare di elementi quali tasso di crescita, variazioni stagionali dei consumi e cambiamenti ciclici e riferira', non piu' tardi del 1 aprile 1975, al Comitato direttivo. Il Comitato direttivo avanzera' adeguate proposte al Comitato dei Ministri, il quale decidera' a maggioranza su tali proposte non piu' tardi del 1 luglio 1975.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art18 · fonte su Normattiva