1. I Paesi partecipanti stabiliranno un sistema di informazioni consistente di due Sezioni: - una Sezione generale sulla situazione del mercato petrolifero internazionale e sulle attivita' delle Compagnie petrolifere; - una Sezione speciale, la quale assicurera' il funzionamento efficiente delle misure descritte nei Capitoli dal I al IV. 2. Il Sistema sara' gestito in via permanente, sia in condizioni normali che durante le emergenze, e in modo che sia assicurata la riservatezza delle informazioni ottenute. 3. Il Segretariato sara' responsabile per il funzionamento del Sistema di informazioni e mettera' a disposizione dei Paesi partecipanti le informazioni ottenute.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art25 · fonte su Normattiva