1. Nel quadro della Sezione speciale del Sistema di informazioni, i Paesi partecipanti metteranno a disposizione del Segretariato tutte le informazioni necessarie ad assicurare un efficiente funzionamento delle misure di emergenza. 2. Ciascun Paese partecipante prendera' misure idonee per assicurare che tutte le compagnie petrolifere operanti nell'ambito della propria giurisdizione mettano a sua disposizione tali informazioni in modo da consentirgli di adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1 ed all'articolo 33. 3. Il Segretariato, sulla base di queste informazioni e di altre informazioni disponibili, sorvegliera' continuamente l'andamento dei rifornimenti e dei consumi petroliferi nell'ambito del Gruppo e in ciascuno dei Paesi partecipanti.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
