1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero presentera' un rapporto al Comitato direttivo sulle consultazioni avute con ciascuna Compagnia petrolifera entro 30 giorni dalla consultazione stessa. 2. Il Comitato direttivo prendera' in esame il rapporto e puo' presentare proposte su opportune azioni di cooperazione al Comitato dei Ministri che decidera' su tali proposte.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
