1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero presentera' un rapporto al Comitato direttivo sulle consultazioni avute con ciascuna Compagnia petrolifera entro 30 giorni dalla consultazione stessa. 2. Il Comitato direttivo prendera' in esame il rapporto e puo' presentare proposte su opportune azioni di cooperazione al Comitato dei Ministri che decidera' su tali proposte.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art38 · fonte su Normattiva