1. Ogni Paese partecipante adottera' le misure necessarie perche' l'assegnazione delle disponibilita' petrolifere venga realizzata secondo le disposizioni del presente Capitolo e del Capitolo IV. 2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminera' e valutera' senza soluzione di continuita': - le misure predisposte da ogni Parte partecipante affinche' le assegnazioni petrolifere siano realizzate in conformita' con quanto stabilito nel presente Capitolo e nel Capitolo IV; - l'efficacia delle misure concretamente adottate da ciascun Paese partecipante. 3. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza riferira' al Comitato direttivo il quale avanzera' le proposte ritenute idonee al Comitato dei Ministri. Il Comitato dei Ministri puo', decidendo a maggioranza, adottare raccomandazioni dirette ai Paesi partecipanti. 4. Il Comitato dei Ministri, decidendo a maggioranza, stabilira' tempestivamente le procedure pratiche per le assegnazioni petrolifere e le procedure e modalita' per la partecipazione delle Compagnie petrolifere nell'ambito del sistema del presente Accordo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art6 · fonte su Normattiva