1. L'Agenzia avra' i seguenti organi: - un Comitato dei Ministri; - un Comitato direttivo; - Gruppi permanenti per: - Problemi di emergenza, - Mercato petrolifero, - Collaborazione a lungo termine, - Relazioni con i Paesi produttori e altri Paesi consumatori. 2. Il Comitato dei Ministri o il Comitato direttivo possono decidere, a maggioranza semplice, di istituire qualsiasi altro organo necessario per l'esecuzione del Programma. 3. L'Agenzia avra' un Segretariato per assistere gli organi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art49 · fonte su Normattiva