1. L'Agenzia avra' i seguenti organi: - un Comitato dei Ministri; - un Comitato direttivo; - Gruppi permanenti per: - Problemi di emergenza, - Mercato petrolifero, - Collaborazione a lungo termine, - Relazioni con i Paesi produttori e altri Paesi consumatori. 2. Il Comitato dei Ministri o il Comitato direttivo possono decidere, a maggioranza semplice, di istituire qualsiasi altro organo necessario per l'esecuzione del Programma. 3. L'Agenzia avra' un Segretariato per assistere gli organi di cui ai paragrafi 1 e 2.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
