1. Il Comitato dei Ministri adottera' le decisioni e formulera' le raccomandazioni necessarie per l'adeguato funzionamento del Programma. 2. Il Comitato dei Ministri esaminera' periodicamente e prendera' le iniziative appropriate per quanto riguarda gli sviluppi della situazione energetica internazionale, inclusi i problemi relativi alle disponibilita' petrolifere di ciascun Paese o Paesi partecipanti e le implicazioni economiche e monetarie di tali sviluppi. Nella sua attivita' relativa alle implicazioni economiche e monetarie degli sviluppi della situazione energetica internazionale, il Comitato dei Ministri terra' in conto la competenza e le attivita' delle istituzioni internazionali responsabili per le questioni economiche e monetarie nel loro complesso. 3. Il Comitato dei Ministri puo', decidendo a maggioranza, delegare qualunque delle sue funzioni agli altri organi dell'Agenzia.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~art51 · fonte su Normattiva